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Art. 1

Come previsto dall’art. 4 dello Statuto, possono far parte del Coordinamento tutti i Circoli e tutte quelle Associazioni che aderiscono ad ANCeSCAO (art.4), avendo finalità di promozione sociale, culturale, turistico, ricreativo e che sono regolarmente iscritte nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell’art.89 della L.P. 19/02/2002 n.1.

In deroga a quanto previsto al comma precedente i Circoli Pensionati e Anziani di nuova costituzione e le altre Associazioni che rientrano nelle APS, sono soci del Coordinamento Provinciale senza diritto di voto nelle Assemblee fino a quando non siano regolarmente iscritti nel suddetto Registro Provinciale.

Art. 2

Requisiti degli associati.

Sono soci quelle associazioni che hanno i requisiti (art. 4 dello Statuto) e perseguono quelle finalità istituzionali con tutti i soci aderenti, al fine di stabilire tra di essi rapporti costruttivi di informazione e di collaborazione.

Il Circolo associato al Coordinamento è legalmente rappresentato dal suo Presidente.

Art. 3

Assemblea del Coordinamento – adesione ad altre associazioni

L’Assemblea è composta dai Presidenti degli associati o loro delegati, scelti in seno ai rispettivi Consigli (art. 12 dello Statuto).

L’adesione al Coordinamento Provinciale non preclude, la possibilità di costituirsi autonomamente in Coordinamenti o Associazioni locali, con organismi direttivi e di iniziative proprie, purché non in contrasto con lo Statuto e l’attività promossa e perseguita dal Coordinamento Provinciale.

Art. 4

Rapporti con l'Associazione Nazionale ANCeSCAO

Nel rispetto della singola massima e responsabile autonomia decisionale, è lasciata ad ogni Socio la libera scelta di aderire all'Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani ed Orti "ANCeSCAO".

L'adesione si effettua per il tramite del Coordinamento

Art. 5

Cariche sociali

L’ Assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto, elegge i componenti degli organi sociali secondo le normative statutarie (art. 21).

Per opportunità funzionali il Consiglio Direttivo può demandare parte dei suoi compiti ad un ristretto Comitato di Presidenza, composto da tre membri scelti nell’ambito dei componenti del Consiglio stesso eletto dall’Assemblea. I Circoli e gli enti associati, dovranno essere tempestivamente informati delle eventuali variazioni nell'ambito delle cariche sociali, delle deleghe e di ogni incarico particolare.

Art. 6

Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 7

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, oppure il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, eletti a scrutinio segreto fra i componenti del Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 23 dello Statuto, sono i rappresentanti legali del Coordinamento (art. 27/28 dello Statuto).

Il Presidente svolge la funzione di propulsione, organizzazione e coordinamento al fine di favorire e perseguire gli scopi sociali (art. 3 dello Statuto).

Il Presidente pone all’ordine del giorno, per il vaglio e la democratica decisione, le linee di indirizzo ed i programmi ed obiettivi attraverso cui raggiungere le finalità da perseguire. Propone e dispone, anche su segnalazione dei membri del Coordinamento, i punti all’ordine del giorno da sottoporre all’esame del Direttivo ed eventualmente all’Assemblea dei Soci. Subito dopo l’apertura della seduta, constatata la regolare costituzione della stessa, il Presidente deve dare lettura e sottoporre ad approvazione il verbale redatto dal Segretario inerente gli argomenti trattati nella precedente seduta.

Il Presidente svolge tutte le attività esecutive scaturite dalle decisioni del Direttivo e dall’Assemblea dei Soci connesse al mandato, coadiuvato dal Vice Presidente, e/o da altre persone (Comitato di presidenza) secondo gli incarichi a ciascuno di essi affidato.

Qualora vi sia una richiesta del 10% dei soci del Coordinamento o di almeno la metà del Direttivo inoltrata per motivi inerenti le finalità del Coordinamento, il Presidente deve convocare l’Assemblea entro 30 giorni (art. 15 dello Statuto).

Il Presidente può avvalersi inoltre della collaborazione diretta di alcuni membri soci dei Circoli soci, i quali si impegnano a dare la loro disponibilità nella ricerca, nell’esame e nella soluzione dei problemi che emergono nell’attività di gestione del Coordinamento e dei singoli Circoli. I nominativi sono proposti dai Circoli stessi.

Art. 8

Segretario-Tesoriere

Il Segretario –Tesoriere può, all’occorrenza, essere scisso in due figure professionali.

Il Segretario-Tesoriere del Coordinamento è componente del Consiglio Direttivo (art.20 dello Statuto). Svolge tutte le funzioni burocratico-amministrative-fiscali previste, che conseguono alle decisioni dell’Assemblea, del Direttivo e del Presidente.

Su disposizione del Presidente, il Segretario predispone la convocazione delle riunioni del Direttivo e delle Assemblee.

Il Segretario cura le scritture contabili e fiscali, redige e presenta la bozza del bilancio consuntivo corredato dalle relazioni esplicative.

In tale compito potrà essere coadiuvato da uno o più collaboratori nominati dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio Direttivo. 

Il Segretario collabora con l’ufficio di Presidenza nell’organizzazione delle iniziative connesse alle attività del Coordinamento.

Il Segretario redige i verbali relativi alle riunioni del Direttivo e dell’Assemblea, aggiorna il registro degli associati, tiene il libro cassa, riscuote le quote sociali e, su mandato del Presidente, provvede al pagamento delle spese inerenti alla gestione ed alle attività del Coordinamento.

Art. 9

Il Consigliere

1- Il Consigliere eletto dall'Assemblea del Coordinamento è tenuto a rispondere, secondo le proprie disponibilità, alle convocazioni del Consiglio Direttivo

2- Il ruolo del Consigliere è un ruolo politico nel senso che è parte attiva e responsabile degli indirizzi e delle scelte strategiche del Coordinamento

3- Durante le riunioni ufficiali del Consiglio il parere del Consigliere è determinante, vincolante ed essenziale.

4- Il Consigliere può agire liberamente proporre suggerimenti, esprimere giudizi e osservazioni sia in sede di Consiglio che direttamente alla Presidenza.

5- Egli è tenuto ad essere informato su quelle attività del Coordinamento che siano direttamente attinenti al suo ruolo (rif.p.2)

6- Al Consigliere eletto non vengono richiesti titoli, diplomi, attestati o specializzazioni professionali in quanto il suo ruolo non lo richiede (rif.p.2).

7- Solo su indicazioni concordate con la Presidenza il Consigliere può essere impiegato nelle attività amministrative del Coordinamento.

8- Non è ritenuta necessaria la presenza formale del Consigliere nella sede del Coordinamento, nei giorni ordinari se non è stato incaricato dalla Presidenza a svolgere qualche mansione d'ufficio. 

Art. 10

Ufficio - Sede – Disposizioni

I soci del Coordinamento si impegnano a versare la quota fissata annualmente dall'Assemblea, per le necessità dell'ordinaria amministrazione. E’ fatto salvo il caso di necessità straordinarie deliberate dall’Assemblea.

Ogni qualsiasi carica in seno al Coordinamento è completamente gratuita salvo l’eventuale rimborso di spese sostenute per i viaggi o per incarichi specifici stabiliti, di volta in volta, dal Direttivo.

Eventuali variazioni o aggiunte al presente Regolamento potranno essere proposte dal Direttivo all’approvazione dell'Assemblea.

Art. 11

Recesso da socio

Il socio che recede o viene escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo (art. 8 dello Statuto) deve soddisfare la sua quota degli impegni economici assunti dal Coordinamento nell'esercizio ordinario dell'anno in corso, ed estinguere le eventuali morosità.

Nessuna indennità o restituzione di quote o di beni è dovuta al Circolo o Ente che perde la qualifica di socio, ai sensi della normativa vigente attinente alle Associazioni non profit.

Art. 12

Il presente Regolamento fa parte integrante dello Statuto del Coordinamento dei Circoli Pensionati e Anziani della Provincia Autonoma di Trento.