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TITOLO I

Costituzione, sede, durata, scopi 

Art. 1 - Costituzione.

E’ costituita l'Associazione "Coordinamento Circoli Pensionati ed Anziani della Provincia Autonoma di Trento", di seguito denominata "Coordinamento", con sede in Trento.

Il Coordinamento aderisce all'Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti (di seguito ANCeSCAO) con sede in Bologna, accettandone le finalità e gli indirizzi.

 

Art. 2 – Sede e Durata.

Il Coordinamento ha sede in Trento, Via Sighele n. 5. La sede potrà venir cambiata con delibera del Consiglio Direttivo. Il Coordinamento ha durata illimitata.

 

Art. 3 - Scopi.

Il Coordinamento è un’Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 nonché della vigente legislazione provinciale in materia.

Ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. E’ apartitica e aconfessionale. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale e di tutela degli interessi economici degli associati.

Esso raggruppa i Circoli Pensionati ed Anziani della Provincia Autonoma di Trento, di seguito anche denominati "Circoli". Il Coordinamento persegue la finalità di facilitare la conoscenza e l’incontro di tutti i Circoli aderenti al fine di stabilire tra di essi rapporti costruttivi di informazione e di collaborazione. Nel rispetto dell’autonomia dei Circoli aderenti, promuove iniziative di carattere sociale, ricreativo e culturale, fornendo la opportuna collaborazione per il conseguimento dei fini istituzionali. Esso ha inoltre la rappresentanza ufficiale dei Circoli aderenti nei rapporti con Enti pubblici e privati, con funzioni di tutela, di collegamento e di rappresentanza anche presso Associazioni che abbiano aderito ad ANCeSCAO ai sensi dello Statuto Nazionale.

Il Coordinamento esercita la sua rappresentanza con le modalità previste da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO II

Art.4

Costituzione giuridica del Socio

Sono soci quelle associazioni che hanno i requisiti perseguono la finalità di facilitare la conoscenza e l’incontro di tutti i soci aderenti, al fine di stabilire tra di essi rapporti costruttivi di informazione e di collaborazione. Nel rispetto dell’autonomia degli enti aderenti, promuove attività di carattere sociale, ricreativo e culturale, fornendo la opportuna collaborazione per il conseguimento dei fini istituzionali1. Esso ha inoltre la rappresentanza ufficiale degli enti aderenti nei rapporti con Enti pubblici e privati, con funzioni di tutela, di collegamento e di rappresentanza anche presso Associazioni che abbiano aderito ad ANCeSCAO ai sensi dello Statuto Nazionale.

Il Coordinamento esercita la sua rappresentanza con le modalità previste da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Le domande devono essere presentate al Consiglio Direttivo del Coordinamento, il quale delibera in merito all’accettazione.

L’eventuale giudizio negativo deve essere motivato ed è appellabile al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è stata accolta, previo versamento della quota che verrà annualmente stabilita dall’Assemblea dei Soci del Coordinamento su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il mese di gennaio di ogni anno al controllo ed alla revisione del Libro Soci.

 

Art. 5

La qualifica di Socio da diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto.

Le persone fisiche iscritte da almeno tre mesi nel Libro Soci del proprio Circolo (associazione) di appartenenza sono eleggibili negli Organi del Coordinamento.

 

Art. 6

I Soci cessano di appartenere al Coordinamento per i seguenti motivi:

Dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata a firma del legale rappresentante del Circolo;

Morosità del Circolo per mancato pagamento della quota entro i 30 giorni dalla scadenza indicata dal Direttivo;

Esclusione o decadenza del socio deliberata dal Consiglio Direttivo del Coordinamento, per motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle regole dettate dal presente statuto, nonché per azioni ritenute non in sintonia con lo statuto del Coordinamento.

L'esclusione è appellabile presso il Collegio dei Probiviri.

 

TITOLO III

Art.7

Organi del Coordinamento.

Sono organi del Coordinamento:

  • l'Assemblea                                 
  • il Consiglio Direttivo                    
  • il Presidente                                 
  • il Collegio dei Revisori dei Conti 
  • il Collegio dei Probi viri                

 

Art. 8

Assemblea

L’Assemblea generale dei Soci è costituita dai Presidenti dei Circoli associati o loro delegati ed è l’organo sovrano del Coordinamento. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo in sessione ordinaria e/o straordinaria nei casi previsti dal presente statuto o quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

 

Art.9

Fanno parte dell’Assemblea ordinaria e straordinaria i Presidenti dei Circoli, o loro delegati scelti in seno ai rispettivi Consigli Direttivi, in regola con il versamento della quota associativa e liberi da qualsiasi azione di contenzioso deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dal punto c) del precedente art. 6.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Coordinamento entro il 31 marzo di ogni anno per deliberare sul rendiconto finanziario dell’anno precedente nonché sul bilancio preventivo dell’anno in corso.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o del 10% dei Soci, previa comunicazione contenente gli argomenti da trattare indirizzata al Presidente, il quale dovrà provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro detto termine, l'Assemblea verrà convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno dell’Assemblea, convocata in prima e in sec onda convocazione ai sensi del successivo art. 17, vengono comunicati ai Soci a mezzo lettera almeno otto giorni prima della riunione.

 

Art. 10

Per la costituzione legale dell’Assemblea ordinaria è necessario l’intervento in prima convocazione di tanti soci che rappresentino il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto. La partecipazione é ammessa anche per delega scritta, da conferirsi ad altro Circolo Socio del Coordinamento. Ogni Circolo può rappresentare solo un altro Socio.

Non raggiungendo questo numero, trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita anche in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti.

 

Art. 11

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Essa delibera con il voto favorevole dei quattro/quinti dei presenti.

 

Art. 12

L’Assemblea elegge il proprio Presidente, il quale propone all’Assemblea la nomina del Segretario e, eventualmente, degli scrutatori.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

 

Art. 13

All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, quelli del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri;

decidere sui problemi patrimoniali del Coordinamento avendo riguardo anche alla determinazione della quota associativa e dei contributi, su proposta del Consiglio Direttivo;

deliberare su ogni altro argomento di carattere generale e di impostazione in relazione all’attività da svolgere nei vari settori proposto dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

modificare lo statuto;

deliberare sull’eventuale scioglimento dell’associazione.

 

Art. 14

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri, il cui numero è definito dall'Assemblea dei Soci.

 

Art. 15

Il Consiglio Direttivo cura la corretta gestione del Coordinamento e ne tutela il buon nome. Ha il compito di:

eleggere a scrutinio segreto, fra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente;

eleggere, su proposta del nuovo Presidente, il Segretario-Tesoriere;

determinare e proporre all’approvazione dell’Assemblea l’entità della quota associativa annuale;

curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione; dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, deliberare sulle questioni riguardanti l’attività del Coordinamento e fissare con proprio regolamento le direttive per l’attuazione dei compiti statutari;

deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;

predisporre i dati e redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;

procedere all’inizio di ogni anno, ai sensi dell’art. 4 del presente statuto, alla revisione dell’elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

deliberare sull’adesione e partecipazione del Coordinamento ad altri Enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano le attività del Coordinamento, designando i rappresentanti da scegliere fra i soci;

svolgere qualsiasi altro compito, non demandato espressamente ad altri organi, come anche l'assunzione di un addetto ai servizi d'ufficio

provvedere alla convocazione dell’Assemblea, fissando l’ordine del giorno dei lavori.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente ad adottare provvedimenti di gestione in caso di motivata urgenza. Delle decisioni assunte il Presidente renderà conto alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni volta in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre Consiglieri. In questo secondo caso, se il Presidente non vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, vi provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.

La riunione è valida quando sono presenti almeno il 50 % più uno degli aventi diritto. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono partecipare i Revisori dei Conti.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive.

Delle sedute del Consiglio è tenuto apposito verbale a cura del Segretario.

 

Art. 17

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa il Consiglio Direttivo venga a perdere uno o più dei suoi membri, purché non oltre la metà dei suoi componenti, il Consiglio stesso ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio Direttivo.

I membri cooptati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

 

Art. 18

Presidente

Il Presidente dirige il Coordinamento e lo rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ad esso spetta la firma degli atti che impegnano il Coordinamento sia nei riguardi dei Soci che nei riguardi dei Terzi.

Il Presidente può conferire a Consiglieri e/o a Soci delega speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Previa delibera del Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

 

Art. 19

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo, non che in quelle mansioni a cui sono stati espressamente delegati dal Presidente.

 

Art. 20

Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere cura la gestione contabile - amministrativa del Coordinamento in osservanza delle norme civili e fiscali in conformità alle deleghe ricevute dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. I membri effettivi provvedono a nominare nel proprio seno il Presidente.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee al Coordinamento, avuto riguardo alla loro competenza.

I Revisori dei Conti vigilano sull’andamento amministrativo e contabile del Coordinamento

 

Art. 22

Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea, in tutto o in parte anche tra persone estranee al Coordinamento, avuto riguardo alla loro competenza. I membri effettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio procede in modo irrituale e decide, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione ed altre controversie inerenti i rapporti associativi. Tali decisioni possono peraltro essere impugnate davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto di ANCeSCAO.

 

TITOLO IV

Art. 23

Patrimonio, Esercizio Sociale

Il Coordinamento ha autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

Le sue entrate sono costituite da:

quote annuali di adesione al Coordinamento;

contributi di enti pubblici e privati e di altre associazioni;

liberalità, versamenti volontari, lasciti, donazioni di terzi o associati;

proventi da attività istituzionali e commerciali.

 

Art. 24

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Il bilancio dell’Associazione si compone della relazione sulla gestione annuale e di un rendiconto economico – finanziario, da presentare all’Assemblea per la relativa approvazione.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 25

Le quote di adesione sono dovute per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte del Coordinamento, è tenuto al pagamento della quota per tutto l’anno solare in corso.

 

TITOLO V

Art. 26

Scioglimento

Lo scioglimento del Coordinamento è deliberato dall’Assemblea come previsto dall’art. 20 del presente statuto. La stessa provvederà a designare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad Associazioni di Promozione Sociale o comunque a fini di utilità sociale, come previsto dalla legge.

 

TITOLO VI

Art. 27

Disposizioni generali

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili, nonché quelle della Legge n. 383/2000 sulla disciplina delle Associazioni di Promozione sociale.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Soci in data 28 marzo 2015 e registrato c/o AGENZIA DELLE ENTRATE 29/04/2015.